SPENDERESTI MILLE EURO
PER QUESTA??
SANZIONI...
Secondo le recenti modifiche al D.M. del 30 Ottobre 2007,
se il proprietario della pianta non comunica la presenza dei nidi di processionaria al corpo forestale o al servizio fitosanitario regionale la sanzione è di 50 € per albero, se il nido è stato segnalato, ma non viene rimosso l’importo della sanzione è di 1000€ per albero.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 ottobre 2007 – Disposizioni per la lotta obbligatoria contro
la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schiff). (pubblicato sulla G.U. n. 40 del 16-2-2008)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la
processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa)»;
VISTA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
CONSIDERATO che la processionaria del pino e' un fitofago endemico in Italia e molto diffuso anche nel
bacino del Mediterraneo e in Europa;
RITENUTO opportuno prevenire le pullulazioni dell'organismo nocivo che possono compromettere, in
particolari condizioni ecologiche e agroambientali, la produzione o la sopravvivenza dei popolamenti
arborei;
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 214, nelle sedute del 14 e 15 giugno 2007;
ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;
DECRETA:
Art. 1.
1. La lotta contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa (Den. et Schif) e' obbligatoria,
nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 214, competenti per territorio, hanno stabilito che la presenza dell'insetto minacci seriamente la
produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.
2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per
attuare il presente decreto, possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali
regionali nonché di altri idonei soggetti.
Art. 2.
1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
prescrivono, nelle aree individuate ai sensi del comma 1 art. 1, le modalità di intervento della lotta
obbligatoria.
2. Gli interventi prescritti ai sensi del comma precedente sono effettuati a cura e a spesa dei proprietari o
dei conduttori delle piante infestate.
Art. 3.
1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
garantiscono la massima divulgazione relativamente alle tecniche di prevenzione e contenimento
dell'insetto.
Art. 4.
1. Eventuali interventi di profilassi disposti dall'Autorità sanitaria competente, per prevenire rischi per la
salute delle persone o degli animali, sono effettuati secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale
individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.
Art. 5.
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, agli inadempimenti alle disposizioni di cui al
presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214.
Art. 6.
1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, citato nelle premesse, è abrogato.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2007
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 4, foglio n. 216
ESTRATTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.214
Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la
diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
Art. 8.
Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario
nazionale
1. E' fatto obbligo a chiunque ne e' a conoscenza di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario
nazionale, della comparsa nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi di cui all'allegato I o II,
nonche' di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente.
2. Le Istituzioni scientifiche che conducono monitoraggi sulla presenza di organismi nocivi elencati
negli allegati I e II devono tempestivamente comunicarne i risultati al Servizio fitosanitario nazionale.
Art. 54.
Sanzioni amministrative
5. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 e non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.
Dlgs 19 agosto 2005 n214 norme fitosanitarie.pdf
DECRETO PRECEDENTE:
DECRETO 17 aprile 1998.
Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino
"Traumatocampa pityocampa".
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01-06-1998
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976,concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria
(art. 71, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio fitosanitario nazionale;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale";
Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1926 e 12 febbraio 1938 recanti disposizioni sulla lotta obbligatoria alla processionaria del pino;
Considerato che la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa" (Den. et Schiff.) e' un lepidottero molto diffuso nell'area del Mediterraneo ed e' endemico in Italia, ad esclusione della Sardegna ove risulta assente;
Rilevata la gravita' dei problemi connessi alle ricorrenti pullulazioni del lepidottero, derivanti da particolari condizioni ecologiche, selvicolturali e climatiche;
Ritenuto opportuno ricorrere ad idonei interventi di controllo in caso di grave infestazione, anche in considerazione del rischio per la salute dell'uomo e degli animali;
Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la
processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa" (Den. et Schiff.);
Decreta:
Art. 1.
La lotta contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa" (Den. et Schiff) e' obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell'insetto
minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali.
Art. 2.
Gli accertamenti fitosanitari per individuare le zone a rischio di cui all'art. 1, devono essere effettuati annualmente dai servizi fitosanitari regionali nel territorio di competenza, avvalendosi
della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.
Art. 3.
Il servizio fitosanitario regionale, qualora a seguito delle indagini previste dall'art. 2, rilevi la presenza del fitofago in misura tale da costituire un rischio per la produttivita' o la sopravvivenza del popolamento arboreo e conseguentemente per la tutela della salute pubblica e degli animali, ne da comunicazione al presidente della giunta regionale il quale dispone misure di intervento di lotta obbligatoria secondo le modalita' stabilite dal servizio fitosanitario regionale.
Negli altri casi il servizio fitosanitario regionale, qualora ne venga a conoscenza, comunica la presenza del fitofago al sindaco e stabilisce le modalita' di lotta piu' opportune.
Gli eventuali interventi di profilassi disposti dall'autorita' sanitaria competente dovranno essere effettuati secondo le modalita' concordate caso per caso con il servizio fitosanitario nazionale.
Art. 4.
I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
Detto servizio fitosanitario, dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi tecnici, stabilisce le modalita' di intervento piu' idonee.
Art. 5.
I decreti ministeriali del 20 maggio 1926 e del 12 febbraio 1939, citati nelle premesse, sono abrogati.
Art. 6.
Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, e' facolta' delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 7.
Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 17 aprile 1998
Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 159