Normativa

Attenzione alle sanzioni

Secondo le recenti modifiche al D.M. del 30 Ottobre 2007, se il proprietario della pianta non comunica la presenza dei nidi di processionaria al corpo forestale o al servizio fitosanitario regionale la sanzione è di euro 50,00 per albero. Se il nido è stato segnalato, ma non viene rimosso, la sanzione amministrativa varia da euro 250,00 ad euro 1.500,00 (rif. art.8 Decreto legislativo n.214 del 19 agosto 2005).

Decreto in vigore

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 30 ottobre 2007

Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schiff). (pubblicato sulla G.U. n. 40 del 16-2-2008)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa)»;
VISTA la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
CONSIDERATO che la processionaria del pino e’ un fitofago endemico in Italia e molto diffuso anche nel bacino del Mediterraneo e in Europa;
RITENUTO opportuno prevenire le pullulazioni dell’organismo nocivo che possono compromettere, in particolari condizioni ecologiche e agroambientali, la produzione o la sopravvivenza dei popolamenti arborei;
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all’art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nelle sedute del 14 e 15 giugno 2007;
ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;

DECRETA:

Art. 1.

  1. La lotta contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa (Den. et Schif) e’ obbligatoria, nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, hanno stabilito che la presenza dell’insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.
  2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per attuare il presente decreto, possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali nonché di altri idonei soggetti.

Art. 2.

  1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, prescrivono, nelle aree individuate ai sensi del comma 1 art. 1, le modalità di intervento della lotta obbligatoria.
  2. Gli interventi prescritti ai sensi del comma precedente sono effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.

Art. 3.

  1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, garantiscono la massima divulgazione relativamente alle tecniche di prevenzione e contenimento dell’insetto.

Art. 4.

  1. Eventuali interventi di profilassi disposti dall’Autorità sanitaria competente, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali, sono effettuati secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.

Art. 5.

  1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale, agli inadempimenti alle disposizioni di cui alpresente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

Art. 6.

  1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, citato nelle premesse, è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 4, foglio n. 216

ESTRATTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.214

Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la
diffusione nella Comunita’ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Art. 8.

Obblighi di comunicazione al Servizio fitosanitario nazionale

  1. E’ fatto obbligo a chiunque ne e’ a conoscenza di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitarionazionale, della comparsa nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi di cui all’allegato I o II, nonche’ di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente.
  2. Le Istituzioni scientifiche che conducono monitoraggi sulla presenza di organismi nocivi elencati
    negli allegati I e II devono tempestivamente comunicarne i risultati al Servizio fitosanitario nazionale.

Art. 54.

Sanzioni amministrative

  1. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 8, comma 1 e non rispetti i divieti di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.